IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008   recante   norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto l'articolo 31  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge  6  agosto  2013,  n.  96,
recante delega al Governo per il recepimento delle direttive  europee
e  l'attuazione  di  altri  atti  dell'Unione  europea  -  Legge   di
delegazione europea 2013, che consente al Governo di adottare,  entro
ventiquattro  mesi  dalla  data  della  loro   entrata   in   vigore,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi dello stesso comma 1; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare, l'articolo 10; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione  dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  22  novembre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 25 marzo 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 5 maggio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, della salute e per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «e dal Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «,
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
e dal Ministero della salute»; 
  b) al comma 1, dopo le parole: «e  successive  modificazioni»  sono
inserite le seguenti: «nelle more del riordino delle stesse ai  sensi
dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124,»; 
  c) al comma 1, dopo le parole: «nonche' dell'ISPRA»  sono  inserite
le seguenti: «e dell'Istituto Superiore di Sanita' (ISS).»; 
  d) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. I Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le  funzioni
di cui al comma 1 sulla base di uno specifico protocollo d'intesa, in
coordinamento con il  "Comitato  tecnico  di  Coordinamento"  di  cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22  novembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio  2008,
nonche' in raccordo con le regioni e province autonome, ai  fini  del
coordinamento tra le rispettive  articolazioni  organizzative,  sulla
base dei vigenti accordi in materia per gli ambiti di competenza.». 
  2. Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 19, comma 1-bis,  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  27,  introdotto  dal  comma  1,
lettera d), del presente articolo, e'  sottoscritto  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  sulla  restrizione   dell'uso   di   determinate
          sostanze pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 1° luglio 2011, n. L 174. 
              - Il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e
          del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e
          vigilanza   del   mercato   per    quanto    riguarda    la
          commercializzazione  dei   prodotti   e   che   abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13
          agosto 2008, n. L 218. 
              - Il testo dell'art. 31 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96
          (Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge  di  delegazione  europea  2013),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183.». 
              - Il testo dell'art. 10 della legge 7 agosto  2015,  n.
          124 (Deleghe al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni pubbliche) pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2015, n. 187, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Riordino delle funzioni e  del  finanziamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  un  decreto  legislativo  per  la  riforma
          dell'organizzazione, delle  funzioni  e  del  finanziamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura, anche mediante  la  modifica  della  legge  29
          dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata   dal   decreto
          legislativo 15 febbraio  2010,  n.  23,  e  il  conseguente
          riordino  delle  disposizioni  che  regolano  la   relativa
          materia. Il decreto legislativo e'  adottato  nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) determinazione del diritto annuale  a  carico  delle
          imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.  28
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
              b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con
          riduzione del numero dalle attuali 105 a  non  piu'  di  60
          mediante accorpamento di due o piu'  camere  di  commercio;
          possibilita' di mantenere la singola  camera  di  commercio
          non accorpata sulla base di una soglia dimensionale  minima
          di 75.000 imprese e unita' locali iscritte o  annotate  nel
          registro  delle  imprese,  salvaguardando  la  presenza  di
          almeno una camera di commercio in ogni regione,  prevedendo
          la istituibilita'  di  una  camera  di  commercio  in  ogni
          provincia autonoma e citta' metropolitana e,  nei  casi  di
          comprovata rispondenza a  indicatori  di  efficienza  e  di
          equilibrio  economico,  tenendo  conto  delle  specificita'
          geo-economiche  dei  territori   e   delle   circoscrizioni
          territoriali  di   confine,   nonche'   definizione   delle
          condizioni in presenza delle quali possono essere istituite
          le unioni regionali  o  interregionali;  previsione,  fermo
          restando  il  predetto  limite  massimo  di  circoscrizioni
          territoriali, dei presupposti per l'eventuale  mantenimento
          delle camere di commercio nelle  province  montane  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n.  56,  e,
          anche  in  deroga  alle  soglie  dimensionali  minime,  nei
          territori montani delle regioni insulari privi di  adeguate
          infrastrutture   e   collegamenti   pubblici   stradali   e
          ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere
          di  commercio  accorpate  la  neutralita'   fiscale   delle
          operazioni derivanti dai processi di accorpamento  e  dalla
          cessione   e   dal   conferimento   di   immobili   e    di
          partecipazioni,  da   realizzare   attraverso   l'eventuale
          esenzione da tutte le  imposte  indirette,  con  esclusione
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              c) ridefinizione dei  compiti  e  delle  funzioni,  con
          particolare  riguardo  a  quelle  di   pubblicita'   legale
          generale e di settore, di  semplificazione  amministrativa,
          di tutela del mercato, limitando e individuando gli  ambiti
          di attivita' nei quali svolgere la funzione  di  promozione
          del territorio e dell'economia locale, nonche'  attribuendo
          al sistema camerale specifiche competenze,  anche  delegate
          dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con
          altre    amministrazioni    pubbliche,     limitando     le
          partecipazioni  societarie  a  quelle  necessarie  per   lo
          svolgimento delle funzioni  istituzionali  nonche'  per  lo
          svolgimento di attivita' in regime di  concorrenza,  a  tal
          fine   esplicitando   criteri   specifici   e   vincolanti,
          eliminando progressivamente  le  partecipazioni  societarie
          non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da
          soggetti privati; 
              d) riordino delle competenze  relative  alla  tenuta  e
          valorizzazione del registro delle imprese presso le  camere
          di commercio, con particolare  riguardo  alle  funzioni  di
          promozione della trasparenza del mercato e  di  pubblicita'
          legale delle imprese, garantendo la  continuita'  operativa
          del  sistema  informativo  nazionale  e  l'unitarieta'   di
          indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il  ruolo
          di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico; 
              e) definizione da parte del  Ministero  dello  sviluppo
          economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali  di
          qualita' delle prestazioni delle camere  di  commercio,  in
          relazione a ciascuna  funzione  fondamentale,  ai  relativi
          servizi ed all'utilita' prodotta per le imprese, nonche' di
          un sistema  di  monitoraggio  di  cui  il  Ministero  dello
          sviluppo economico si  avvale  per  garantire  il  rispetto
          degli standard; 
              f) riduzione del numero dei componenti dei  consigli  e
          delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa
          quella sui criteri  di  elezione,  in  modo  da  assicurare
          un'adeguata consultazione delle imprese, e  sul  limite  ai
          mandati, nonche'  delle  unioni  regionali,  delle  aziende
          speciali e delle societa'  controllate;  individuazione  di
          criteri che  garantiscano,  in  caso  di  accorpamento,  la
          rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi
          associative delle camere di commercio accorpate,  favorendo
          il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino  della
          disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo  la
          gratuita' degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei
          revisori dei conti; definizione di  limiti  al  trattamento
          economico  dei  vertici  amministrativi  delle  camere   di
          commercio e delle aziende speciali; 
              g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga
          conto degli  accorpamenti  gia'  deliberati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge; 
              h)  introduzione  di  una  disciplina  transitoria  che
          assicuri la sostenibilita' finanziaria, anche con  riguardo
          ai progetti  in  corso  per  la  promozione  dell'attivita'
          economica  all'estero,  e  il  mantenimento   dei   livelli
          occupazionali  e  che  contempli  poteri  sostitutivi   per
          garantire la completa attuazione del processo  di  riforma,
          anche  mediante  la  nomina  di  commissari  in   caso   di
          inadempienza da parte delle camere di commercio. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro delegato per la semplificazione  e
          la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia
          e delle  finanze,  previa  acquisizione  del  parere  della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque giorni  dalla  data  di  trasmissione  dello
          schema di decreto legislativo, decorso il quale il  Governo
          puo' comunque procedere. Lo schema di  decreto  legislativo
          e' successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione
          dei pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e per i profili finanziari, che si pronunciano  nel
          termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso  il  quale  il  decreto  legislativo  puo'   essere
          comunque adottato. Se il termine  previsto  per  il  parere
          cade nei  trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
          termine previsto al comma 1 o successivamente, la  scadenza
          medesima  e'  prorogata  di  novanta  giorni.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette nuovamente  il  testo  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari   elementi   integrativi   di   informazione    e
          motivazione. Le Commissioni competenti per materia  possono
          esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il  termine
          di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.
          Decorso tale  termine,  il  decreto  puo'  comunque  essere
          adottato. 
              3. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo  puo'
          adottare, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  e
          della procedura di cui al presente  articolo,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
          correttive.». 
              -  Il  decreto  legislativo  4  marzo   2014,   n.   27
          (Attuazione della direttiva  2011/65/UE  sulla  restrizione
          dell'uso   di   determinate   sostanze   pericolose   nelle
          apparecchiature elettriche ed elettroniche)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2014, n. 62. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 19 del citato decreto  legislativo
          15 marzo 2014, n. 62, come modificato dal presente  decreto
          cosi' recita: 
              «Art. 19 (Vigilanza del mercato). - 1. Le  funzioni  di
          autorita' di vigilanza per il controllo  della  conformita'
          delle AEE alle  disposizioni  del  presente  decreto,  sono
          svolte  dal  Ministero  dello   sviluppo   economico,   dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e dal Ministero della salute, che si  avvalgono  delle
          Camere di commercio, ai  sensi  dell'art.  20  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e  dell'art.  2  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive  modificazioni
          nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'art.  10
          della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  e  della  Guardia  di
          finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera  m),  e
          dell'art. 3, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  marzo
          2001, n. 68, nonche' dell'ISPRA e  dell'Istituto  Superiore
          di Sanita' (ISS). Le funzioni di controllo  alle  frontiere
          esterne  sono  svolte  dall'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli  conformemente  agli  articoli  da  27  a  29  del
          Regolamento (CE) n. 765/2008. 
              1-bis.   I   Ministeri   dello   sviluppo    economico,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          della salute svolgono le funzioni di cui al comma  1  sulla
          base di uno specifico protocollo d'intesa, in coordinamento
          con il "Comitato tecnico di Coordinamento" di cui  all'art.
          7 del decreto del Ministro della  salute  del  22  novembre
          2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  15
          gennaio 2008, nonche' in raccordo con le regioni e province
          autonome, ai  fini  del  coordinamento  tra  le  rispettive
          articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi
          in materia per gli ambiti di competenza.».